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  • 03/03/2022

Il compenso dell’amministratore di condominio

Nel caso in cui, per questo lavoro sia prevista retribuzione, il compenso dell’amministratore di condominio è a carico di tutti i condomini.

In alternativa, l’assemblea condominiale e il soggetto incaricato possono stabilire, di comune accordo, che l’incarico verrà svolto in forma gratuita.

Il compenso per l’amministratore di condominio

La determinazione del compenso è libera e rimessa alla volontà delle parti.

Come per un qualsiasi contratto, anche tra amministratore e condominio è necessaria una proposta ed un’accettazione per raggiungere un accordo. L’art. 1129, comma 14, c.c. dispone che “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.

È perciò necessario mettere tutto nero su bianco.

Preventivo: tutti i dettagli

Solitamente, il soggetto contattato presenta un preventivo, esponendo i servizi offerti ed il relativo prezzo. Nello specifico, il professionista deve indicare: il compenso dettagliato richiesto per la gestione ordinaria; eventuali ulteriori compensi per le attività straordinarie; tutti i compensi che non rientrano nella gestione ordinaria.

Alla proposta dell’amministratore può seguire una controproposta dell’assemblea seguita da una controfferta. In ogni caso, l’accordo si perfeziona al momento della presa in carico del lavoro: l’amministratore accetta così il compenso indicato nella delibera di nomina.

In caso di contrasto, tra quanto proposto nel preventivo e quanto stabilito dall’assemblea, prevale sempre ciò che è stato deliberato da quest’ultima. L’amministratore rimane sempre libero di recedere dal contratto qualora ritenga che la sua attività non sia sufficientemente retribuita.

Come pagare l’amministratore di condominio

Anche le modalità di pagamento sono stabilite dall’assemblea condominiale. Potrà avvenire in un’unica soluzione, oppure mediante prelievi rateali su base mensile, bimestre o trimestre.

Liquidazione del compenso

Nei casi in cui il compenso non sia stabilito dalle parti o in assenza di un accordo di gratuità dell’incarico, la liquidazione potrà essere effettuata dal giudice in base all’art. 1709 c.c., seguendo le tariffe professionali indicate da collegi e associazioni professionali o agli usi. È però importante evidenziare che non esistono tariffari di riferimento.

Revocato del mandato all’amministratore condominiale

L’amministratore revocato non ha diritto al pagamento dell’intero compenso stabilito per la normale durata dell’incarico, ma alla minor somma liquidata in proporzione al tempo di effettiva esecuzione del mandato.

L’assemblea condominiale può deliberare la revoca del mandato all’amministratore in qualsiasi momento, anche senza motivazione alcuna. In tal caso, però, se è stato stabilito un compenso per lo svolgimento dell’incarico, l’amministratore revocato potrà agire contro il condominio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Il risarcimento è invece negato all’amministratore revocato dal condominio per giusta causa (Cass. civ., 9.6.1994, n. 5608).

In ogni caso, all’amministratore revocato spetta il compenso per l’attività svolta fino alla delibera o provvedimento di revoca.

Fonte: Immobiliare.it