Il nostro blog

  • 16/03/2022

Contratto di Locazione Parziale: Cos’è?

Non esiste una definizione specifica di locazione parziale. Né il Codice civile, né le leggi speciali in materia fanno espresso riferimento alla locazione parziale.

La definizione generale di locazione però, contenuta nell’articolo 1571 del Codice civile, non esclude questa tipologia di contratto.

Per locazione s’intende un contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra di una cosa mobile o immobile per un periodo di tempo, in cambio di un determinato corrispettivo. Non viene quindi preclusa la possibilità di locare, in uso esclusivo, solo uno o più ambienti di un’unità immobiliare.

Possiamo quindi affermare che la locazione parziale è il contratto col quale una parte si obbliga a concedere all’altra uno o più ambienti di un immobile, per un periodo di tempo, in cambio di un determinato canone.

La locazione parziale non riguarda esclusivamente ambienti di uso abitativo (ma anche locazione per uso studio, ecc.). Attenzione, tuttavia, a non confondere la locazione parziale con la locazione di un posto letto, che rientra tra le attività di tipo ricettivo (es. B&B).

Durata del contratto di locazione parziale

Il contratto di locazione parziale può avere la stessa durata del contratto di locazione ordinario. Quindi possiamo avere contratti di “4 anni + 4”, oppure “3 anni +2”.

La locazione parziale può anche assumere la forma delle locazioni di tipo transitorio (di durata non inferiore al mese e non superiore a 18 mesi) o delle locazioni per studenti universitari (di durata non inferiori a 6 mesi e non superiori a 3 anni).

Caratteristiche del contratto di locazione parziale

La principale caratteristica della locazione parziale consiste nel fatto che ad essere affittato non è l’intero immobile, ma solamente una sua parte.

Proprio per questo motivo, nel contratto andranno specificate chiaramente le zone dell’unità immobiliare concesse in locazione esclusiva; bisognerà anche individuare gli ambienti comuni con gli altri coabitanti specificando, se necessario, anche le aree dell’abitazione escluse dal contratto.

Gli aspetti fiscali

La registrazione del contratto è obbligatoria se la durata supera i 30 giorni, pena l’annullamento del contratto stesso (l. n. 311/04).

Chi concede in locazione parziale un’unità immobiliare a uso abitativo può aderire al regime della cedolare secca.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 26/E del 2011 ha specificato che l’adesione al regime di cedolare secca per la prima locazione parziale vincola a questo regime anche per le successive. La stessa Agenzia ha chiarito che nel caso di locazione parziale dell’abitazione principale, è dovuta la sola IMU “nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione”, mentre sono dovute siamo l’IMU che la cedolare secca (o l’IRPEF) nel caso in cui l’importo del canone di locazione “sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%” (Circolare n. 5/E del 2013,).

Fonte: Immobiliare.it