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  • 24/02/2022

Cos’è il contratto di permuta immobiliare

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro (art. 1552 c.c.).

In ambito immobiliare, le parti coinvolte convengono che il trasferimento di un immobile avvenga in cambio di un altro immobile, oppure che il prezzo sia corrisposto parte in denaro e parte con un altro immobile o un altro bene.

Gli effetti della permuta immobiliare

Nel caso in cui la permuta abbia per oggetto beni già esistenti al momento della stipula del contratto, è previsto il trasferimento della loro proprietà nel momento stesso in cui si manifesta il consenso.

Nel caso in cui l’effetto traslativo non sia immediato, il passaggio di proprietà non avviene alla sottoscrizione del contratto, ma è legato al verificarsi di eventi ulteriori (come l’acquisto del bene stesso).

Permuta immobiliare futura

Nel caso in cui una delle parti si assuma l’obbligo di scambiare una cosa non ancora esistente, il trasferimento avrà effetto immediato rendendo il trasferimento della non ancora esistente obbligatoria.

Permuta di area edificabile

Il contratto con cui una parte cede all’altra la proprietà di un’area edificabile, in cambio di un immobile che sarà realizzato sulla stessa area da parte del cessionario, prevede gli estremi del contratto di permuta tra un bene esistente e un bene futuro, qualora il contenuto del contratto consista nel trasferimento della proprietà attuale in cambio della cosa futura.

Permuta immobiliare: modalità e forma

È richiesta la forma scritta a pena di nullità. La prova testimoniale è ammessa per provare il pagamento di un eventuale conguaglio in denaro, una volta stipulata regolarmente una permuta immobiliare a mezzo di atto scritto.

Permuta immobiliare e contratto di compravendita: le differenze

La permuta è diversa dal “classico” contratto di compravendita, perché lo scambio non avviene attraverso il pagamento di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà.

Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene costituisca una compravendita o una permuta occorre considerare la comune volontà delle parti.

Bisogna quindi verificare se i soggetti coinvolti hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa con un altro bene, oppure se hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all’integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi (Cass.16.4.2007, n. 9088).

Alla permuta si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vendita (art. 1555 c.c.).

Prelazione e riscatto

Se non simulata o rivolta all’aggiramento della prelazione del conduttore, la permuta esclude la prelazione.

Il diritto di prelazione (e di riscatto) sussistono soltanto nel caso in cui il trasferimento a titolo oneroso del bene locato sia realizzato mediante una compravendita, e non anche nel caso di permuta.

Fonte: Immobiliare.it