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  • 17/02/2012

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Alcune novità pratiche del   decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5:"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 (Supplemento Ordinario n. 27), il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

REGISTRO IMPRESE – COMUNICAZIONE DELLA PEC DA PARTE DELLE SOCIETÀ -TERMINE ULTIMO POSTICIPATO AL 30 GIUGNO 2012

 

Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, possono provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012.

 

Questo è il contenuto dell'art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di semplificazioni e di sviluppo.
Ricordiamo che, in data 3 novembre 2011 era intervenuto, sul tema, il Ministero Sviluppo Economico, con la circolare 3645/C, fornendo alle imprese ed alle Camere di Commercio, le indicazioni operative per una corretta applicazione della normativa in questione.

 


SCADENZA DOCUMENTI IDENTITA'

 


L'articolo 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 reca nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento stabilendo che tali documenti sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Tale disposizione si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo il 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto).

 

Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato hanno durata decennale.

 

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha emanato la circolare n. 2 del 10 febbraio 2012 con la quale evidenzia che le nuove carte di identità rilasciate (e non ancora prorogate) dovranno avere una scadenza determinata sulla base del criterio enunciato dalla norma richiamata sopra.

 

Per quanto riguarda i Comuni sperimentatori della carta d'identità elettronica il Ministero informa che si è provveduto all'adeguamento del software necessario al fine dell'applicazione della nuova disposizione.

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ – PREVISTO UN NUOVO MODELLO UNICO PER TUTTI GLI IMPIANTI

 

L'articolo 9 del D.L. 9 febbraio 2010, n. 5 stabilisce che con un apposito  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che andrà a sostituire quelli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (allegati I e II), e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli.

La dichiarazione unica dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente presentata quando viene richiesto il certificato di agibilità al Comune oppure nel caso di un nuovo allacciamento alla rete del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua.

 

Ricordiamo che gli allegati previsti dall'art. 7 del D.M. n. 37/2008 erano stati sostituiti dal D.M. 19 maggio 2010: l'Allegato I era ad uso delle imprese installatrici e doveva essere rilasciato al committente al termine dei lavoro, mentre l'Allegato II era ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici.

 

Mentre la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. n. 37/2008 riguarda tutti gli impianti regolamentati dal citato decreto, la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 284 del D. Lgs. n. 152/2006 riguarda solo gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia.

CARTA D'IDENTITÀ – APPROVATI I MODELLI BILINGUE

 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2012, il Decreto del Ministero dell'Interno 12 dicembre 2011, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli di carta d'identità bilingue contenenti un nuovo criterio di numerazione seriale, costituito da due alfa e sette numeri.
La progressione alfanumerica è unica per tutte le carte d'identità rilasciate. I Comuni continuano a rilasciare carte d'identità conformi ai precedenti modelli fino ad esaurimento degli esemplari già distribuiti.

 

Elaborazione a cura del Coordinatore Centro Studi Fiaip