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  • 19/07/2013

Fattura intermediazione, quanto detrarre e come deve essere fatturata per avere l’agevolazione

 

Il bonus fiscale relativo alle spese per l'intermediazione immobiliare spetta solamente all'acquirente. La detrazione del 19% sui compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, introdotta a decorrere dal 2007, può essere fruita da parte di coloro che acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, intendendosi quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, in base alla nozione rilevante ai fini Irpef.
Nozione che può essere anche differente da quella necessaria per ottenere l'agevolazione ai fini dell'Iva o dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, (che deve essere necessariamente ubicata nel comune in cui l'acquirente ha o si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica).
Secondo le Entrate, per ottenere lo sconto sulle spese di intermediazione, l'immobile acquistato deve essere adibito ad abitazione principale entro i termini previsti per usufruire della detrazione relativa agli interessi passivi su mutui, e quindi ordinariamente entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni previste dalla norma. L'importo massimo su cui calcolare la percentuale del 19% è di 1.000 euro per ciascuna annualità e, se l'acquisto è stato effettuato da più comproprietari, la detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprietà.
I coniugi che acquistano la casa al 50% quindi possono usufruire del beneficio fiscale metà per ciascuno. Vale il principio di cassa, per cui conta l'anno in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta, mentre non occorre che nello stesso anno sia stato stipulato l'atto pubblico di compravendita. La detrazione è fruibile, infatti, anche in presenza di un compromesso, purché regolarmente registrato, con l'ovvia conseguenza che, nel caso non si proceda in seguito alla stipula del definitivo, viene meno il beneficio e la detrazione deve essere restituita.
Particolari regole sono state dettate in ordine alla documentazione comprovante il sostenimento della spesa. Se la fattura è intestata a un solo proprietario, ma l'immobile è in comproprietà, al fine di ammettere al beneficio della detrazione anche il comproprietario non indicato in fattura, occorre integrare la fattura medesima annotandovi i dati di quest'ultimo.
Nel caso in cui invece l'immobile sia intestato a un solo soggetto e la fattura a più soggetti, l'unico proprietario può annotare in fattura di aver sostenuto interamente la spesa. Se infine la fattura è intestata esclusivamente a un contribuente che non risulta intestatario, neanche per quota, dell'immobile, non si ha diritto a ottenere l'agevolazione.

Fonte : Il Sole 24 Ore