Il nostro blog

  • 11/01/2012

Per usufrutti, rendite e vitalizi, moltiplicatori adeguati al tasso

La determinazione dei nuovi valori fa seguito alla modifica della misura del saggio degli interessi legali, stabilita al 2,5% con decorrenza dall’1 gennaio 2012.
Aggiornata la modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 di venerdì scorso il decreto 22 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fissa i nuovi moltiplicatori in vigore da quest’anno alla luce dell’aumento di un punto percentuale – dall’1,5% al 2,5% – del tasso legale degli interessi stabilito dal Dm 12 dicembre 2011 con decorrenza 1° gennaio 2012 (vedi Interessi legali, per il nuovo anno ritoccata la percentuale dal M.E.F.)
A prescrivere la stretta dipendenza degli uni dall’altro è l’articolo 3, comma 164, della legge n. 662/1996, secondo cui il ministro delle Finanze provvede ad adeguare le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni “…in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi”.
I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del nuovo anno.
In particolare, viene aggiornato – tenendo conto della nuova misura del saggio degli interessi legali – il prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – Dpr n. 131/1986).
I precedenti valori, con coefficienti calcolati in base al tasso dell’1,5%, hanno trovato applicazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. (Vedi tabella allegata)
Il prospetto entra in ballo quando, ad esempio, di un immobile viene acquistata la sola nuda proprietà, mentre il venditore si riserva l’usufrutto a vita.
La base imponibile da sottoporre a tassazione per il trasferimento della nuda proprietà è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986).
Quest’ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà moltiplicato per il tasso di interesse legale: 2,5% dall’1 gennaio 2012) per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.

Esempio:

valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)

tasso di interesse legale: 2,5% (B)

età del beneficiario dell’usufrutto: 64 anni

coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 20 (C)

Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 2,5% = 7.500 (D)

Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 7.500 X 20 = 150.000 (E)

Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 – 150.000 = 150.000.

Il decreto, inoltre, fissa in 40 volte l’annualità il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.

Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur – Dpr n. 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus – Dlgs 346/1990).

Fonte Fiscooggi r.fo. pubblicato Lunedì 2 Gennaio 2012