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  • 07/05/2012

L’IMU per un immobile storico, ma la stangata arriva anche dall’IRPEF

 

La disciplina relativa all’IMU introdotta dalla L. 214/2011 non ha previsto alcun trattamento di favore o agevolazione per i fabbricati storici o artistici.

Si ricorda che fino al 2011 questi immobili godevano di una importante agevolazione sia ai fini IRPEF che ai fini ICI in quanto pagavano su un imponibile super ridotto pari alla tariffa d’estimo piu’ bassa della propria zona censuaria. La Corte Costituzionale con due sentenze del 2003 la n.345 e la n.346 aveva esteso questo trattamento anche ai fabbricati storici o artistici posseduti dagli enti pubblici o dalle persone giuridiche private senza fine di lucro, anche nel caso in cui fossero concessi in locazione; la conferma di questo particolare regime agevolativo è stato anche recentemente  riconosciuto nella sentenza n. 5518 del 9 marzo 2011della Corte di Cassazione,  che ha evidenziato la peculiarità di questi immobili patrimonio della nazione e dell’interesse pubblico alla loro conservazione.

Un emendamento presentato al Decreto Fiscale n. 16/2012 in corso di conversione prevede la riduzione alla metà dell’imponibile. Tuttavia restano soppresse le agevolazioni ai fini IRPEF per gli immobili storici affittati e pertanto l’aumento del prelievo sarà sicuramente molto consistente.

Veniamo quindi al nostro esempio di oggi con il Calcolo IMU di un immobile storico nel centro di Bologna.

Dati catastali  20 mq –  Cat C/1 – zona centrale Bologna – Rendita catastale euro 4.263,87.

L’immobile è affittato.

Fino al 2011 questo immobile ha pagato sia l’ICI che l’Irpef su una base imponibile data dalla tariffa d’estimo piu’ bassa per la propria zona censuaria pari a 51,65 euro, e quindi di fatto pagava poche lire di ICI e poche di IRPEF.

Nel 2012 sarà dovuta l’Irpef interamente sull’affitto (e questo sarà un aggravio di per se’ consistente) a cui si aggiungerà l’IMU che nell’ipotesi piu’ favorevole prevista dal decreto in sede di conversione si applicherà su una base imponibile ridotta a metà.

 

 

Fonte : Fisco e Tasse